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Il servizio permette di richiedere l’iscrizione alla Gestione Commercianti per gli imprenditori commerciali, titolari di un’impresa nel settore del commercio, terziario e turismo che sia organizzata con lavoro proprio o da componenti familiari.
Rivolto a:
Categorie
Artigiani e commercianti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2023

Cos'è

L’imprenditore commerciale avvia e modifica l’attività con la Comunicazione Unica da presentare alla Camera di Commercio con lo scopo di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti per il Registro delle imprese, per l’INPS ai fini previdenziali e assistenziali e per il rilascio del codice fiscale e della partita IVA.

A chi è rivolto

L'iscrizione alla Gestione Commercianti è rivolta all'imprenditore commerciale, individuato nel titolare di un'impresa che operi nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.

 L’utilizzo della Comunicazione Unica è obbligatoria per:

  • le imprese individuali;
  • le imprese familiari;
  • le società di persone (SAS e SNC);
  • le società di capitali (SRL unipersonali e pluripersonali).

Come funziona

L'imprenditore commerciale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere la piena responsabilità dell'impresa e assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di SRL); 
  • partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente; 
  • essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni, se previste per legge o regolamento.

A partire dal 1° aprile 2010, per semplificare gli adempimenti amministrativi, è stato istituito il sistema di iscrizione obbligatorio “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica). 

Nel caso della iscrizione, la Comunicazione Unica è obbligatoria per inserire le seguenti informazioni negli archivi del Registro delle imprese: iscrizione e dichiarazione di inizio attività; iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.