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Dipendenti pubblici- Amministrazioni, Enti e Aziende
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2021
Cos'è
Il Fondo Trasporto Pubblico, disciplinato dal decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86985 successivamente modificato dai decreti interministeriali 17 ottobre 2016, n. 97510 e 5 febbraio 2019, n. 102661, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità (circolare INPS 30 settembre 2016, n. 186, circolare INPS 31 ottobre 2017, n. 160 e circolare INPS 13 novembre 2019 n. 134).
Nello specifico il Fondo provvede a erogare:
- assegni ordinari;
- prestazioni integrative della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
- finanziamenti di programmi formativi a seguito di stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito (non trattati in questa scheda).
A chi è rivolto
Le prestazioni sopra elencate sono rivolte a tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti, ma compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, di imprese del settore trasporto pubblico che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni/riduzioni dell’orario di lavoro.
Restano esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
I lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie possono accedere a una prestazione per il sostegno al reddito integrativa rispetto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Come funziona
Decorrenza e durata
La prestazione di assegno ordinario è corrisposta per un periodo che dipende dal tipo di causale invocata, pertanto si va dalle 13 settimane, prorogabili fino a un massimo di 12 mesi, in caso di integrazione salariale ordinaria, fino ai 36 mesi, in caso di contratto di solidarietà.
La durata massima complessiva relativa alla prestazione dell’assegno ordinario non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile (fatto salvo il caso del contratto di solidarietà).
Quanto spetta
L’assegno ordinario consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria(CIGS) e dunque per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.
L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. La misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale.
Pertanto, per il 2021, la misura massima mensile della prestazione, erogabile al lordo della riduzione del 5,84%, è pari a 998,18 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7). Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la CIGO.
Nei casi di ricorso all’assegno ordinario, il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato.
Inoltre, il Fondo provvede alla stipula di apposite convenzioni con il fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di lavoro che fanno riferimento al settore del trasporto pubblico, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Per il finanziamento della prestazione di assegno ordinario, e per la relativa contribuzione correlata, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.
In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di assegno ordinario è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato nella denuncia contributiva mensile, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n.170. Il legislatore ha stabilito dei termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro: queste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione INPS.
Il pagamento diretto può essere autorizzato dal comitato amministratore esclusivamente in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta delle parti.
La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella gestione previdenziale di ciascun lavoratore beneficiario.
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo può consistere nelle forme dell’incompatibilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nella circolare 4 ottobre 2010, n. 130.
Domanda
Requisiti
Non esistendo l’obbligo di un accordo aziendale, la richiesta d’intervento potrà essere presentata anche in caso di mancato accordo purché la domanda sia preceduta dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, allegando il verbale redatto all’esito delle procedure.
Per la causale di contratto di solidarietà è necessario l’accordo.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva il datore di lavoro è comunque tenuto all’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale. Per la verifica dell’assolvimento di tali obblighi, individuati nell’accordo collettivo del 23 maggio 2016, è necessario avere copia delle ricevute della raccomandata A/R o della PEC con la quale è stata data la comunicazione preventiva alle RSU/RSA e alle segreterie territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il citato accordo.
Come fare domanda
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata online all'INPS, attraverso il servizio dedicato, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
L'esame delle richieste viene svolto dal comitato amministratore prioritariamente per le domande che riguardano le prestazioni di assegno ordinario e formazione e in secondo luogo per quelle relative alle prestazioni integrative alla NASpI e per gli assegni straordinari, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per quanto concerne le domande di assegno ordinario dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19 è necessario consultare la circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 28.