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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 65 del 28-05-2020


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Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 28/05/2020
Circolare n. 65
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020, n. 128 (S.O. n. 21). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

L’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. n. 128 del 19 maggio 2020), ha previsto, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, un’indennità mensile pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020. Con la presente circolare si riepilogano i requisiti dei beneficiari e si forniscono le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.

INDICE:     

 

1.  Premessa

2.  Requisiti del soggetto richiedente

3.  Incompatibilità dell’indennità LD con le altre indennità legate all’emergenza COVID-19,con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici

4.  Modalità di presentazione della domanda

5.  Misura dell’indennità LD, comunicazioni all’utente e modalità di pagamento della prestazione

6.  Regime fiscale

7.  Rendicontazione e monitoraggio della spesa

8.  Istruzioni contabili

 

 

 

1.    Premessa

 

Per far fronte alla grave emergenza epidemiologica, legata al diffondersi del virus COVID-19, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state emanate numerose disposizioni volte a sostenere, tra l’altro, i lavoratori domestici.

 

All’articolo 85, tenuto conto del perdurare della crisi, la norma interviene con una specifica indennità in favore di tali categorie di lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese. Essa è erogata dall’INPS, su domanda dell’interessato in un’unica soluzione, a condizione che i predetti lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

 

Per espressa previsione normativa, l’indennità LDnon è cumulabile con le indennità COVID-19 che sono state erogate dall’Istituto in applicazione degli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né con le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica previste per i mesi di aprile e maggio dall’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020. L’indennità per i lavoratori domestici non è compatibile inoltre con le indennità disciplinate dal decreto ministeriale 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Fondo di ultima istanza).

 

La norma prevede altresì l’incumulabilità della prestazione con il Reddito di emergenza (articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020) con il Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fatto salvo quanto specificato al successivo paragrafo 3 relativamente all’integrazione di tale ultima misura di contrasto alla povertà nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio in godimento sia inferiore rispetto all’importo spettante a titolo di indennità per lavoro domestico.

 

L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, infine, ai titolari di pensione, diretta e indiretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. L’indennità LD è invece compatibile con i trattamenti assistenziali legati alla disabilità, tra cui l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Infine, l’indennità LD non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

 

 

 

2.    Requisiti del soggetto richiedente

 

Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, come di seguito individuati:

  • Colf;
  • Badanti.

Per quanto concerne le categorie di lavoratori interessati dalla nuova misura, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:

  • risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
  • l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;
  • non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.

Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.

 

 

 

3. Incompatibilità dell’indennità LD con le altre indennità legate all’emergenza COVID-19, con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici

 

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 85, comma 3, del D.L. n. 34/2020, la nuova indennità LD non è cumulabile con alcuna delle indennità COVID-19, introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27, del 2020, e con quelle previste dal D.L. n. 34/2020 per i mesi di aprile e maggio, che di seguito si riepilogano:

 

  • indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);
  • indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020);
  • indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);
  • indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);
  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44, D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 78, D.L. n. 34/2020);
  • indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);
  • indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati (art. 98, D.L. n. 34/2020);
  • Reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020);
  • Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.

 

Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del suo nucleo familiare) inoltri, in concomitanza della presentazione della domanda di indennità per lavoratore domestico, un’altra istanza per fruire di una delle suddette prestazioni, introdotte con il decreto-legge n. 18/2020 e il decreto-legge n. 34/2020 e incompatibili, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.

 

La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi nella fase conclusiva dell’istruttoria della domanda/delle domande presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento.

 

Il controllo di compatibilità, infatti, attinge le informazioni dalla procedura dell’Istituto che contabilizza i pagamenti delle prestazioni e determina l’accoglimento della domanda, solo se non viene rilevato un pagamento per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o uno dei membri del nucleo familiare (se titolare di Rdc/Pdc o Reddito di emergenza).  

 

Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza, l’articolo 85, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che «l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».

 

Al riguardo, in fase di istruttoria della domanda di indennità LD, si procederà a verificare se il richiedente risulti inserito in un nucleo familiare che sia percettore di Rdc/Pdc., nonché l’importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio. Possono aversi i seguenti casi.

 

 

 

Caso 1

 

Per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 1.000 euro; la domanda di indennità LD sarà respinta con la motivazione che il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o superiore all’indennità LD.

Nell’ipotesi in cui l’ammontare del Rdc/Pdc percepito complessivamente per le mensilità di aprile e maggio sia inferiore a quello delle due indennità mensili previste dalla norma per i lavoratori domestici, si procederà ad integrare il beneficio del Reddito/Pensione di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità LD complessivamente dovuta.

 

 

Caso 2

 

Per le mensilità di aprile e maggio, l’importo spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 800 euro; in questo caso la domanda per l’indennità LD sarà accolta con integrazione della prestazione Rdc/Pdc pari a 200,00 euro. Tale somma verrà erogata con le modalità e con la tempistica utile di pagamento della prestazione Rdc/Pdc (normalmente entro il mese successivo).

 

Nell’ipotesi in cui la domanda di Rdc/Pdc non sia in pagamento poiché in stato “evidenza alla sede” per la presenza di un ISEE recante omissioni e/o difformità, ovvero laddove la stessa domanda sia ancora in stato “da istruire”, si procederà ad effettuare il pagamento dell’indennità in parola, tenendo conto delle azioni che devono essere poste in essere in caso di ISEE recante omissioni e/o difformità.

 

Se al momento dell’istruttoria della domanda di indennità LD, il richiedente non risulta più percettore di Rdc/Pdc, in quanto è successivamente decaduto o è stato revocato dalla prestazione, va comunque tenuto in considerazione quanto sia stato eventualmente percepito per le mensilità di aprile e maggio a titolo di Rdc/Pdc.

 

In tali ipotesi, pertanto, la domanda per l’indennità LD potrà essere accolta ed erogata con le modalità di pagamento prescelte per la somma residua oppure respinta se l’integrazione non spetta.

 

 

Caso 3

 

Il beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno. Tuttavia, per la mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro. In tal caso, la domanda per l’indennità LD è accolta e l’importo erogato è pari al residuo di 400 euro.

 

L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, come specificato in premessa, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

 

La verifica sulla titolarità di pensioni, diverse dall’assegno ordinario di invalidità, e di rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi dal lavoro domestico, è effettuata direttamente negli archivi dell’Istituto, con riferimento alla situazione che risulti in essere precedentemente alla data del 23 febbraio 2020.

 

 

 

4.    Modalità di presentazione della domanda

 

L’accesso alla domanda on line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

 

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

 

  • richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

-    sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

-    Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

 

•  richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

 

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell’Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN e riceva un SMS che lo informa di una successiva chiamata da parte del Contact Center per la verifica dei dati, è invitato ad attendere il ricontatto. Se il ricontatto non dovesse avvenire entro 2-3 giorni, l’interessato potrà chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

 

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda on line con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN on line in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.

 

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

 

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), D.L. n. 18/2020).

 

Si fa presente che nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate nei sistemi informativi dell'Istituto il richiedente risulti irreperibile, per accedere al beneficio sarà necessario provvedere alla regolarizzazione di tale posizione presso gli Uffici anagrafici del Comune di competenza.

 

 

 

 

5. Misura dell’indennità LD, comunicazioni all’utente e pagamento della prestazione

 

In caso di accoglimento della domanda, l’importo dell’indennità LD ammonta a 500 euro per ciascuna delle mensilità di aprile e maggio e, dunque, non può superare complessivamente l’importo di 1.000 euro, che sarà erogato in un’unica soluzione.

 

Nel caso in cui il lavoratore o un componente del suo nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza, ai sensi del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, il cui importo risulti inferiore a 1.000 euro, la misura spettante sarà calcolata e inserita direttamente dalla procedura del Reddito di cittadinanza come quota specifica (cfr. il paragrafo 3).

 

Al fine di avvisare tempestivamente l’utente, l’Istituto, utilizzando i dati di recapito collegati alle credenziali di cui al precedente paragrafo 4, comunicherà mediante SMS/e-mail; nel caso di pratiche patrocinate, sarà predisposto l’invio di una comunicazione automatizzata al patronato ai recapiti comunicati in fase di presentazione della domanda e al beneficiario qualora i dati di recapito siano disponibili.

 

Ogni segnalazione inviterà l’utente a ricollegarsi al sistema, nell’area riservata, con le sue credenziali, dove potrà scaricare la ricevuta della domanda protocollata, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda e visualizzare le informazioni relative al pagamento.

 

Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A., secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

 

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

 

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell’emissione dell’importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione “Modifica dati per il pagamento” disponibile sul portale.

 

 

 

6.    Regime fiscale

 

L’indennità LD non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

 

7.    Rendicontazione e monitoraggio della spesa

 

L’indennità LD è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti rispetto al limite di spesa fissato dalla norma, l’INPS non adotterà altri provvedimenti concessori.

 

 

 

8.     Istruzioni contabili

 

L’onere per le indennità ai lavoratori domestici, prevista dall’articolo n. 85 del decreto-legge n. 34/2020, sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

 

Tale indennità verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”, secondo i consueti schemi di contabilizzazione.

 

A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:

 

GAU30164  per la rilevazione dell’onere relativo alle indennità corrisposte direttamente ai lavoratori domestici ai sensi dell’art. 85 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

 

GAU10164  per la rilevazione del debito per il pagamento delle indennità corrisposte ai lavoratori domestici, ai sensi dell’art. 85 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

 

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

 

“3229 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità lavoratori domestici, - art. 85 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU”.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:

 

GAU24164 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori domestici – art. 85 del Decreto legge 19 maggio 2020, N. 34;

 

contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, dal codice bilancio:

 

1179 – “Recupero dell’indennità per i lavoratori domestici - art. 85 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - GAU”.

 

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032.

 

Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

 

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

 

Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione al piano dei conti.

 

 

                                           Il Direttore generale vicario

                                                   Vincenzo Caridi