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Compatibilità con le attività lavorative

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Devono essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale soglia, che concorrono alla determinazione del beneficio economico.

Il reddito derivante dall’attività deve essere comunque comunicato dal lavoratore entro 30 giorni.

Il beneficiario del nucleo ADI attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che sia riferita a:

  • un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;
  • un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2015.

Viene inoltre stabilita un’esenzione, per il beneficiario di ADI attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati. In tal caso, l’offerta va accettata nei limiti degli 80 km dal domicilio o 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto e al termine del rapporto l’erogazione riprende per il periodo residuo di fruizione.

Con riferimento all’attività d’impresa o al lavoro autonomo, svolta da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, l’attività stessa deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa.

Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Lo stesso dovrà essere comunicato all’INPS entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva della prestazione. La condizione occupazionale, successivamente, deve essere aggiornata ogni trimestre.

Il provvedimento, inoltre, attribuisce ai beneficiari dell’ADI che avviano un’attività – autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa – entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’ADI, nei limiti di 500 euro mensili. Demanda, a tal fine, a un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle Imprese e del Made in ltaly, la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione.

In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio deve essere riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Per saperne di più: messaggio 12 luglio 2023, n. 2632