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Pubblicazione: 8 febbraio 2024
La legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che, in caso di interruzione dal 1° gennaio 2013 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che darebbe diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni.
Con il messaggio 7 febbraio 2024, n. 531, l’Istituto fornisce indicazioni in merito all’importo del contributo del ticket di licenziamento, al quale si applicano le regole richiamate nella circolare INPS 17 settembre 2021, n.137.
La base di calcolo del contributo è costituita dal massimale NASpI, che per l’anno 2024 è determinato in 1.550,42 euro.