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Pubblicazione: 21 febbraio 2024
Con il messaggio 20 febbraio 2024, n. 750, l’Istituto illustra il parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’INPS in merito allo stato di disoccupazione e ai limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ai fini dell’accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario, ma solo per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (decreto del Presidente della Repubblica 333/2000).
Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle indennità NASpI e DIS-COLL.
Si ricorda che la stessa domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale alla DID.
Il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario è stabilito dalla legge al compimento dei 16 anni di età. La relativa impossibilità di rilascio della DID per i giovani di età inferiore ai 16 anni esclude, quindi, il loro accesso alle prestazioni di NASpI e alla DIS-COLL.