Ti trovi in:
Pubblicazione: 18 febbraio 2026

Hai fatto per qualche anno l’avvocato, l’architetto, il commercialista, il geometra, ecc. con partita IVA e ora sei un lavoratore dipendente? Oppure sei stato per qualche anno un lavoratore con rapporto subordinato e ora sei un libero professionista?
Bene: c’è una novità che potrebbe interessarti e riguarda la possibilità di ricongiungere i tuoi contributi versati in casse diverse.
Infatti, l’INPS ha dato una rinfrescata alle regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria, con la circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 15.
La Gestione Separata è, sì, un fondo obbligatorio, ma non funziona come l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o le gestioni dei lavoratori autonomi: qui il calcolo è totalmente contributivo! Per anni questa particolarità l’aveva tenuta fuori dalle norme sulla ricongiunzione!
Poi la giurisprudenza, con la sentenza della Corte di Cassazione 26039/2019, ha cambiato le cose riconoscendo ai liberi professionisti il diritto di ricongiungere i contributi presso la loro cassa.
Ed è proprio qui che si inserisce la nuova circolare dell’INPS, che introduce novità importanti, sia per chi vuole portare i contributi nella Gestione Separata, sia per chi vuole trasferirli dalla Gestione Separata verso una cassa professionale.
Cosa cambia, in pratica
Viene confermata la possibilità di unificare i contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati disciplinati dal d.lgs. 509/1994 e dal d.lgs.103/1996.
Il punto di riferimento resta la legge 45/1990, ma le modalità applicative tengono conto del fatto che la Gestione Separata è interamente contributiva.
Questo incide:
- su come vengono valutati i periodi trasferiti;
- sul calcolo del costo.
Chi non può ricongiungere verso la Gestione Separata
La circolare esclude chi:
- ha già usato quei periodi per ottenere una pensione;
- ha contributi (anche parziali) versati prima del 1° aprile 1996 presso una cassa privata.
La domanda di ricongiunzione verso la Gestione Separata deve essere totale: si devono ricongiungere tutti i periodi ancora disponibili.
Quanto costa?
Il costo si determina così:
- si applica l’aliquota IVS della Gestione Separata (33% per il 2025) alla retribuzione degli ultimi 12 mesi utili;
- quel valore viene rapportato ai periodi da trasferire;
- da questo importo si sottraggono i contributi già versati alla gestione di provenienza.
Il risultato è ciò che il professionista deve effettivamente pagare.
Nel calcolo pesano anche minimale e massimale contributivo, che possono far salire o scendere l’onere a seconda del reddito.
Ricongiunzione in uscita verso le casse professionali
Quando i contributi si spostano dalla Gestione Separata verso una cassa, che diventa la gestione accentrante, valgono tre regole chiare:
- i contributi sono valutati solo con il sistema contributivo;
- non si può derogare alle regole della Gestione Separata;
- tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa.
Da quando vale tutto questo?
Subito. Le disposizioni si applicano dalla data di pubblicazione: quindi sia alle nuove domande, sia a quelle già presentate e ai ricorsi ancora in corso. Inoltre, a breve, l’Inps fornirà istruzioni sulla modalità operativa.
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin