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Alluvioni Calabria, Sardegna e Sicilia: misure di sostegno al reddito

I datori di lavoro privati possono presentare la domanda di integrazione salariale dal 14 aprile, mentre i lavoratori autonomi possono richiedere l’indennità dal 20 aprile.

Pubblicazione: 14 aprile 2026

L’Istituto, con il messaggio 14 aprile 2026, n. 1272, fornisce indicazioni sulle misure di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, per fronteggiare l’emergenza provocata dai danni metereologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia, compresa la frana di Niscemi.

Il messaggio fornisce le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione di integrazione salariale unica, a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa. Si forniscono, inoltre, le indicazioni per i lavoratori autonomi.

 

Termini e modalità di invio della domanda per datori di lavoro

Per richiedere l’accesso al beneficio, i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere alla piattaforma “OMNIA IS”, attraverso la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

I datori di lavoro agricoli devono invece accedere all’applicativo “CISOA Web”, tramite la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, selezionando poi “CIG e Fondi di Solidarietà”.

Le domande possono essere presentate a partire dal 14 aprile 2026.

 

Termini e modalità di invio per lavoratori autonomi e professionisti

L’articolo 6, comma 1, decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 individua tra i destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa le seguenti categorie di lavoratori:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

La domanda sarà disponibile dal 20 aprile al 20 giugno 2026, attraverso il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.

Per tutti i dettagli, consultare il messaggio.