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Aliquote e contributi commercianti

Tutte le informazioni che riguardano il versamento di contributi dei titolari di un’impresa commerciale e dei loro collaboratori. Per i commercianti la legge definisce un reddito minimo, anche se quello effettivo risulta inferiore alla soglia prevista.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2024

I titolari di un'impresa che svolge attività commerciale o di terziario, iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei loro collaboratori.

Calcolo del contributo

Per i commercianti la legge definisce un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (cosiddetto contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d'impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti entro un reddito massimo imponibile.

È inoltre dovuto il contributo per maternità, stabilito in misura fissa in 0,62 euro mensili.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1° gennaio 1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

Si rinvia alla circolare INPS 7 febbraio 2024, n. 33 per la determinazione dell'importo del contributo minimo obbligatorio e delle quote applicabili per il calcolo della contribuzione eccedente il minimale, per il 2024, sia per i titolari che per i collaboratori nonché per le eventuali agevolazioni contributive usufruibili in presenza di determinati requisiti.

Reddito imponibile

L'importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non richiedono l'iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell'anno considerato.

La base imponibile dei soci lavoratori di S.r.l. è costituita, inoltre, dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio per la quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione riservata dall'assemblea e dalla loro distribuzione ai soci (circolare INPS 12 giugno 2003, n. 102 e circolare INPS 10 giugno 2021, n. 84).

Versamenti

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2024;
  • 20 agosto 2024;
  • 18 novembre 2024;
  • 17 febbraio 2025.

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all'anno successivo, quando è noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati dopo 30 giorni o rateizzati in massimo sei rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

Per determinare i contributi previdenziali, i contribuenti devono compilare il quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche.

Accertamenti fiscali

A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo tramite accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'INPS.

Gli accertamenti che influiscono sulla contribuzione INPS sono:

  • la liquidazione automatica ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 (-CIR);
  • l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73;
  • indici sintetici di affidabilità-ISA (studi di settore e parametri);
  • gli accertamenti unificati.