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Procedura Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci

Pubblicazione: 07 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

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Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci

Modalità di accesso: facendo click sul link in alto, è possibile accedere alla scheda di presentazione del servizio. Tramite successivo click su ‘Accedi al servizio’, è possibile selezionare la relativa procedura desktop e, dopo l’autenticazione, utilizzarne le funzioni.

Descrizione: tramite tale servizio il soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge può compilare e inviare online la domanda di prestazione alla quale ha diritto.

Le prestazioni in oggetto sono:

  • Pensione di vecchiaia;
  • Pensione anticipata;
  • Pensione di inabilità;
  • Assegno di invalidità;
  • Assegno sociale;
  • Pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);
  • Pensione di anzianità;
  • Ricostituzione della pensione;
  • Ratei maturati e non riscossi;
  • Estratto conto certificativo;
  • APE sociale;
  • Beneficio per i lavoratori precoci.

 

Autorità competente responsabile della procedura

INPS, email: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, tel.: 06 59051

 

Fasi della procedura

  • Autenticazione, inserimento eventuali dati anagrafici mancanti, selezione del tipo di pensione richiesta e del fondo di appartenenza, dichiarazioni di responsabilità, inserimento dati familiari/reddituali, invio domanda

 

Mezzi di autenticazione, identificazione, firma accettati per la procedura

  • PIN INPS, SPID, CIE, CNS

 

Tipo e formato prova documentale

  • La domanda è precompilata con tutti i dati disponibili negli archivi INPS. La documentazione è richiesta in casi residuali ed è indicata nel form di ogni specifica domanda di prestazione pensionistica.

 

Mezzi di ricorso o di impugnazione

Facoltà di proporre ricorso amministrativo contro il provvedimento amministrativo di liquidazione al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88).

Il ricorso può essere inviato esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità telematiche:

  • online (tramite il codice PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto, oppure con il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID almeno di Livello 2 - o la Carta Nazionale dei Servizi - CNS) sul sito www.inps.it e utilizzando il percorso 'Prestazioni e servizi' > 'Servizi' > 'Ricorsi Online';
  • tramite Ente di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.

 

Se l’assicurato è residente in un Paese dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o nei Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia, il ricorso può essere altresì presentato per il tramite dell’Istituzione estera corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale Istituzione.

Se il competente Comitato non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione, l’assicurato potrà proporre azione giudiziaria da notificare direttamente alla Sede INPS di liquidazione della pensione.

Facoltà di proporre azione giudiziaria entro tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione di liquidazione della pensione, nel caso in cui l’assicurato ritenga che il riconoscimento della prestazione sia avvenuto parzialmente (Articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

L’azione giudiziaria dovrà essere notificata presso la Direzione di liquidazione della prestazione, avendo il rappresentante legale dell'Istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Direzione stessa, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e per gli effetti di cui all'art. 30 del codice di procedura civile.

 

Costi previsti e modalità di pagamento online

  • Servizio gratuito

 

Scadenze e tempistiche stimate

  • Vecchiaia (escl. Fondi speciali): 60 giorni;
  • Anticipata (escl. Fondi speciali): 60 giorni;
  • Invalidità e inabilità (escl. Fondi speciali): 90 giorni;
  • Indirette (escl. Fondi speciali): 60 giorni;
  • Reversibilità (escl. Fondi speciali): 60 giorni;
  • Liquidazione pensioni fondi speciali: 90 giorni.

 

Eventuali riferimenti normativi nel caso di mancata risposta da parte dell’autorità competente

  • Determinazione INPS n. 47, 2 luglio 2010: Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificata dall’art. 7 della legge n. 69 del 2009.

 

Eventuali lingue supplementari in cui può essere espletata la procedura

  • La procedura è disponibile solo in lingua italiana.

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