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Pensione di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione di vecchiaia ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e iscritti alla Gestione esclusiva dei pubblici dipendenti.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 10 marzo 2020 Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2023

Cos'è

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

A chi è rivolta

La prestazione è rivolta a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e, in particolare, alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) e alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI). 

Come funziona

DECORRENZA

La pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. 

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.

Domanda

REQUISITI

Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e iscritti alla Gestione esclusiva dei pubblici dipendenti, che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2023-2024, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2025 agli incrementi della speranza di vita.

Unitamente al requisito anagrafico è richiesto l’ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accreditata nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulti iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostituiva, nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, nonché la contribuzione versata nelle Casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta. In questo caso l’interessato dovrà chiedere all’INPS una pensione di vecchiaia in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012.

Deroghe agli incrementi della speranza di vita

Con riferimento al biennio 2023-2024, i lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Dal 1° gennaio 2025 il requisito anagrafico deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Lavoratori che hanno contribuzione dal 1° gennaio 1996

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2023-2024, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (cd. “importo soglia” annualmente rivalutato). Per il 2023 l’importo è di 754,09 euro (503, 27x1,5).

È possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2023-2024, di 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall’importo della pensione (in questo caso non è richiesto l’ulteriore requisito dell’importo soglia).

Condizioni

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.